FORMARE PER ASSUMERE in scadenza

In sintesi:

  • per le aziende che hanno la sede operativa in Lombardia, le assunzioni di lavoratori che si trovano in alcune specifiche condizioni, se effettuate entro il 13 dicembre 2024, possono portare un incentivo regionale.

Le condizioni devono concorrere al momento dell’assunzione.

Per l’azienda:

– avere la sede operativa/unità produttiva in Lombardia ed essere iscritti al registro imprese della CCIAA competente

– possedere il DURC in corso di validità.

Per il lavoratore:

– essere privo di impiego (subordinato o parasubordinato) da almeno 30 giorni rispetto all’assunzione

– non essere beneficiario di misure regionali di politica attiva (garanzia giovani, dote unica, programma GOL…).

Le assunzioni coinvolte sono quelle decorrenti dal 01/01/2024 e fino al 13/12/2024 con la forma del

  • contratto a tempo indeterminato
  • contratto a tempo determinato di almeno 12 mesi
  • contratto di apprendistato
  • part time almeno di 20 ore settimanali
  • tempo pieno.

Regione Lombardia chiarisce che in caso di rapporto di tirocinio cui segue una assunzione, il beneficio non spetta.

La misura, che è cumulabile con altri incentivi statali, consiste nell’incentivo pari alle misure come da tabella

 

Tipo contratto

APPRENDISTATO

APPRENDISTATO

NO APPRENDISTATO

NO APPRENDISTATO

NO APPRENDISTATO

NO APPRENDISTATO

APPRENDISTATO IN NASPI

APPRENDISTATO IN NASPI

SOGGETTO

Donna

Uomo

Donna fino 54 anni

Donna oltre 54 anni

Uomo fino 54 anni

Uomo oltre 54 anni

Donna

Uomo

INCENTIVO

2.500 euro

1.500 euro

6.000 euro

8.000 euro

4.000 euro

6.000 euro

7.000 euro

4.000 euro

 

Se l’azienda ha meno di 50 dipendenti l’incentivo è maggiorato di 1.000 euro.

Si ricorda che l’incentivo è riconosciuto se, all’atto di presentazione della domanda e nella fase di rendicontazione il DURC è positivo.

L’incentivo si fruisce:

– previa attività formativa erogata in fase di ingresso, da realizzarsi entro 90 giorni dall’assunzione, finanziata con un contributo regionale sotto forma di voucher di 3.000 euro al massimo, anche in materie obbligatorie (esempio corsi sicurezza lavoro o corsi apprendistato): l’importo della formazione viene anticipato dall’azienda e il rimborso del costo avviene dopo circa 4 mesi

domanda di incentivo alla Regione, infatti la sua fruizione non è immediata ma il beneficio sarà erogato dopo circa 12 mesi.

Vi invito a prendere contatti con lo studio non appena si realizza la casistica per la valutazione della fattibilità.

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Patente a punti nel settore edile e della cantieristica in genere

Se svolgi attività edili o in cantieri temporanei a prescindere dall’attività (di idraulica, installazione impianti, serramenti, di muratura, di bonifica, di ingegneria civile…) questo articolo è per te.

In sintesi

  • DAL 01/10/2024 LE IMPRESE E I LAVORATORI AUTONOMI CHE OPERANO NEL SETTORE EDILE E NELLA CANTIERISTICA TEMPORANEA O MOBILE, A PRESCINDERE DALL’ATTIVITA’ SVOLTA, DEVONO DOTARSI DI UNA PATENTE A CREDITI PER OPERARE.

È stato pubblicato il Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 132/2024 in materia di modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili.

Cosa si intende per patente a crediti?

Al D.U.R.C., per tutti, e al D.U.R.C. di congruità, per le aziende che operano nel settore edile, si aggiunge un ulteriore documento obbligatorio per operare e accedere ai cantieri: la patente a crediti.

La patente a crediti della cantieristica temporanea entra in vigore dal 01/10/2024.

Per essere in regola con la normativa, sarà sufficiente richiedere la patente prestando attenzione alle dichiarazioni che dovranno essere rese.

Le aziende sono tenute ad informare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale entro 5 giorni dalla presentazione della domanda.

Si richiede, inoltre, anche la regolarità fiscale.

Quali sono le imprese coinvolte?

Le imprese e lavoratori autonomi del settore edile e le imprese e lavoratori autonomi che prestano attività nel cantiere temporaneo o mobile indipendentemente dal tipo di attività svolta, avranno l’obbligo di dotarsi della patente a crediti. Si tratta dei soggetti che operano fisicamente nei cantieri.

I lavori coinvolti sono i seguenti: lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro. Sono, inoltre, coinvolti i lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

Si ritiene che le aziende che effettuano attività di pulizie industriali siano obbligate perché la normativa non esclude i servizi.

Anche le imprese estere operanti in Italia devono dotarsi di documento equivalente e riconosciuto secondo la legge italiana.

Le esclusioni dall’obbligo riguardano

  • chi effettua solo fornitura di materiale
  • chi presta attività intellettuale
  • imprese con classificazione SOA III o superiore (verificabile dalla visura camerale).

Come si richiede la patente a crediti?

La patente viene richiesta on line sul portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, a partire dal 1° ottobre 2024, direttamente dai soggetti interessati o attraverso un soggetto delegato con SPID ed è rilasciata in formato digitale.

Nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività, salva diversa comunicazione notificata dall’INL.

Al momento della richiesta, l’interessato deve certificare di essere in possesso di:

  • certificato iscrizione C.C.I.A.A.
  • D.U.R.C. in corso di validità
  • D.V.R. nei casi previsti dalla legge: la presenza di almeno un lavoratore
  • adempimenti in merito alla formazione obbligatoria in materia di sicurezza sul lavoro in favore dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro
  • nomina R.S.P.P. – responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente: la presenza di almeno un dipendente
  • attestazione di regolarità fiscale nei casi previsti dalla legge. Il D.U.R.F. è obbligatorio nel caso di appalti e subappalti relativi ad una o più opere o servizi di importo complessivo annuo superiore a 200mila euro, caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera labour intensive, eseguiti presso le sedi del committente e utilizzando beni strumentali di proprietà di questo ultimo. I requisiti indicati devono sussistere contemporaneamente.

Il possesso delle condizioni è subordinato alla tipologia di richiedente, quindi il portale INL prevede la possibilità di dichiarare la non obbligatorietà o l’esenzione giustificata da un determinato requisito.

Riepilogo degli adempimenti e la modalità di dichiarazione da rendere

Adempimento

Tipo di dichiarazione ammessa

Iscrizione C.C.I.A.A.

autocertificazione ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445

Presenza di D.U.R.C. in corso di validità

autocertificazione ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445

Presenza di D.U.R.F. in corso di validità

autocertificazione ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445

Possesso del D.V.R.

dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Attestati in materia di formazione obbligatoria

dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Nomina R.S.P.P.

dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

ATTENZIONE: il possesso dei requisiti è oggetto di dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 e pertanto eventuali falsità comportano la sanzione penale prevista, oltre alla revoca della patente.

Il venir meno, invece, di un requisito posseduto inizialmente (ad esempio l’assenza di DURC o DURF) non incide sulla patente, ferme restando le altre specifiche conseguenze derivanti dall’inadempimento.

La dichiarazione temporanea.

Per evitare il sovraccarico delle richieste telematiche, in fase di prima applicazione, dal 23 settembre 2024 è possibile presentare una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti.

Il modulo sotto riportato è l’unico form da utilizzare e va trasmesso a mezzo pec all’indirizzo [email protected].

Tale dichiarazione produce i medesimi effetti della richiesta on line ed ha efficacia fino al 31/10/2024 e vincola l’interessato a presentare in ogni caso la richiesta on line entro il 31/10/2024.

A partire dal 1° novembre non sarà possibile operare in forza della trasmissione della autocertificazione inviata a mezzo pec essendo indispensabile aver effettuato la richiesta on line.

 
   

 

 

AUTOCERTIFICAZIONE/DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER IL RILASCIO DELLA PATENTE A CREDITI

 

La/Il sottoscritta/o ________________________________________________________________________ nata/o a __________________________ (____) il ________________________________

in qualità di:

 

  • rappresentante legale dell’impresa ____________________________________________ (P. IVA________________, iscritta alla Camera di Commercio di __________, al n. _________);
  • lavoratore autonomo_________________________________________(P. IVA________________, iscritto alla Camera di Commercio di __________, al n. _________),

consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso di atti falsi, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000;

AUTOCERTIFICA/DICHIARA ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d), e) e f) di cui all’articolo 1, comma 1, del D.M. 18 settembre 2024, n. 132, ove previsti dalla normativa vigente.

La presente dichiarazione è valida fino al 31/10/2024 termine entro il quale il dichiarante si obbliga a presentare la domanda attraverso il portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

In mancanza della presentazione della domanda entro il 31/10/2024, la presente dichiarazione non consente di operare nei cantieri temporanei e mobili a partire dal 01/11/2024.

Luogo _____________________

Data _______________________

 

IL DICHIARANTE

_______________________________________

 

 
   

 

La patente contiene:

  1. data e numero di rilascio
  2. i dati del titolare della patente
  3. i dati del richiedente
  4. il punteggio attribuito al momento del rilascio
  5. il punteggio aggiornato in tempo reale
  6. i crediti decurtati e il motivo
  7. il provvedimento eventuale di sospensione o revoca.

I committenti pubblici e privati potranno verificare in tempo reale lo stato della patente dell’azienda e provvedere di conseguenza in caso di non conformità.

Il sistema dei crediti e l’integrazione.

I crediti inizialmente riconosciuti sono 30.

L’integrazione sarà retroattiva dalla data della richiesta, ma operativa unicamente all’avvio di apposito applicativo ancora in corso di rilascio. Possono essere aggiunti (al massimo):

  • fino a 10 crediti per anzianità di impresa, riconosciuti immediatamente sulla base della condizione al momento della richiesta

Tabella riepilogo incremento crediti collegati alla storia aziendale

requisito

Incremento crediti

Iscrizione, al momento del rilascio della patente, alla C.C.I.A.A. da 5 a 10 anni.

3

Iscrizione, al momento del rilascio della patente, alla C.C.I.A.A. da 11 a 15 anni.

5

Iscrizione, al momento del rilascio della patente, alla C.C.I.A.A. da 16 a 20 anni.

8

Iscrizione, al momento del rilascio della patente, alla C.C.I.A.A. da oltre 20 anni.

10

I crediti in tabella non sono cumulabili.

  • 1 credito ogni biennio concesso per il non aver subito decurtazioni e fino ad un massimo di 20 crediti (da raggiungere in 40 anni); in caso di violazioni contestate l’incremento è sospeso fino a decisione definitiva
  • 40 crediti concessi nel tempo in funzione degli investimenti in materia di sicurezza sul lavoro, certificazioni e formazione.

Tabella incremento crediti per investimenti, certificazione e formazione

requisito

Incremento crediti

Possesso di certificazione di un SGSL conforme alla UNI EN ISO 45001 certificato da organismi riconosciuti

5

Asseverazione del modello di organizzazione e gestione salute e sicurezza conforme a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 asseverato da un organismo paritetico avente i requisiti di legge

4

Possesso della certificazione attestate la partecipazione di almeno un terzo dei lavoratori occupati ad almeno 4 corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro; i corsi sono ulteriori rispetto a quelli obbligatori.

Il punteggio è incrementato di 2 punti se la formazione coinvolge almeno il 50% dei lavoratori stranieri occupati.

6

 

 

8

Possesso da parte del Mastro Formatore Artigiano di certificazione attestante la propria partecipazione all’addestramento/formazione pratica erogata in cantiere ai propri dipendenti, specifica in materia di prevenzione e sicurezza

3

Investimenti per l’acquisto di soluzioni tecnologiche avanzate in materia di sicurezza sul lavoro, sulla base di specifici protocolli di intesa tra le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, compresi tra 5.000,00 e 25.000,00 euro

1

Investimenti per l’acquisto di soluzioni tecnologiche avanzate in materia di sicurezza sul lavoro, sulla base di specifici protocolli di intesa tra le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, compresi tra 25.000,00 e 50.000,00 euro

3

Investimenti per l’acquisto di soluzioni tecnologiche avanzate in materia di sicurezza sul lavoro, sulla base di specifici protocolli di intesa tra le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, superiori a 50.000,00 euro

6

Adozione del D.V.R. anche nei casi in cui è possibile adottare procedure standardizzate

3

Almeno due visite in cantiere dal medico competente affiancato da RLS o RLST territorialmente competente

2

 

I crediti di cui sopra sono maggiorati in questi casi

requisito

Incremento crediti

Imprese che occupano fino a 15 dipendenti. Si computano tutti i dipendenti con esclusione dei lavoratori occupati a tempo determinato inferiore a 6 mesi e tutti i lavoratori somministrati

1

Imprese che occupano da 16 a 50 dipendenti. Si computano tutti i dipendenti con esclusione dei lavoratori occupati a tempo determinato inferiore a 6 mesi e tutti i lavoratori somministrati

2

Imprese che occupano più di 50 dipendenti. Si computano tutti i dipendenti con esclusione dei lavoratori occupati a tempo determinato inferiore a 6 mesi e tutti i lavoratori somministrati

4

Possesso della qualifica di Mastro Formatore Artigiano prevista dall’accordo di rinnovo CCNL EDILIZIA ARTIGIANATO del 4 maggio 2022

2

Possesso della certificazione SOA classifica I

1

Possesso della certificazione SOA classifica II

2

Applicazione degli standard contrattuali e organizzativi nell’impiego della manodopera anche in relazione agli appalti e alle tipologie di lavoro flessibili certificati ai sensi del D.Lgs. 276/2003

2

Consulenza e monitoraggio effettuati da organismi paritetici riconosciuti, con esito positivo

2

Attività di formazione sulla lingua per lavoratori stranieri

2

Riconoscimento dell’incentivo da parte della Cassa Edile/Edilcassa per aver denunciati nel sistema lavoratori inquadrati nel livello I, in forza da oltre 18 mesi, in numero pari o inferiore ad un terzo del totale degli operai in organico

2

Possesso dei requisiti reputazionali di cui all’articolo 109 D.Lgs. 36/2023

2

Certificazione regolamento interno di cooperative

2

In totale, in presenze delle condizioni per i crediti aggiuntivi, potranno esserne raggiunti al massimo 100 nel corso del tempo.

I crediti minimi e la decurtazione, sospensione e revoca.

I crediti minimi per poter lavorare e accedere al cantiere sono 15.

I crediti possono essere reintegrati solo previa valutazione di apposita commissione territoriale composta dai rappresentanti dell’INL e dell’INAIL.

In caso di violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro provvede alla decurtazione dei crediti.

Sono previste decurtazioni più o meno significative a seconda dell’inadempimento.

La decurtazione è correlata alle risultanze dei provvedimenti definitivi, ovverosia sentenze passate in giudicato e le ordinanze-ingiunzione divenute definitive.

È bene precisare che la maggior parte degli illeciti previsti tra quelli che comportano la decurtazione punti può essere adempiuta attraverso il pagamento di una sanzione amministrativa e questo comporta la non emissione di sentenza e quindi non decurtano punti.

Prestare attenzione alla dichiarazione resa in fase di richiesta.

Alcune violazioni possono comportare, oltre alla decurtazione dei crediti, anche la sospensione dell’attività.

In caso di non veridicità delle dichiarazioni rese in merito ai requisiti, la patente potrà essere revocata; decorsi 12 mesi dalla revoca sarà possibile richiederne una nuova. Significa sostanzialmente non poter lavorare per 1 anno con conseguenze sull’attività, la reputazione aziendale e sui rapporti di lavoro. L’INL IN OGNI CASO VALUTERA’ CON L’AZIENDA QUANTO E’ GRAVE LA NON VERIDICITA’ DELLE DICHIARAZIONI RESE PRMA DI REVOCARE LA PATENTE.

Secondo le previsioni normative, l’omessa elaborazione del D.V.R., l’omessa formazione e addestramento, l’omessa costituzione del R.S.P.P. o la relativa nomina comportano la decurtazione fino a 5 punti. Tuttavia, essendone stato dichiarato il possesso al momento della richiesta della patente, questo è anche causa di revoca.

L’omessa elaborazione del piano emergenza ed evacuazione decurta 3 punti.

Fino a 3 punti sono decurtati nei casi in cui non vengono previste specifiche procedure, valutazioni o disposizioni, dispositivi idonei a proteggere lavoratori dai rischi.

In caso di infortunio causato dalla violazione di norme sulla prevenzione che comporti una parziale inabilità temporanea o permanente vengono decurtati fino a 8 punti.

In caso di infortunio causato dalla violazione di norme sulla prevenzione che comporti una assoluta inabilità permanente vengono decurtati 15 punti.

L’infortunio mortale causato dalla violazione di norme sulla prevenzione decurta 20 punti e questo significa non avere più la possibilità di accedere ai cantieri fino a ripristino dei punti per raggiungere quelli minimi.

Anche la malattia professionale derivante dalla violazione di norme sulla prevenzione decurta 10 punti.

In caso di infortuni mortali o che provocano inabilità permanente parziale o totale, la patente può essere inoltre sospesa fino a 12 mesi.

 

Fattispecie di violazioni che comportano la decurtazione dei crediti dalla patente a crediti

 

 FATTISPECIE

DECURTAZIONE DI CREDITI

 1

 Omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi:

 5

 2

 Omessa elaborazione del Piano di emergenza ed evacuazione:

 3

 3

 Omessi formazione e addestramento:

 2

 4

 Omessa costituzione del servizio di prevenzione e protezione o nomina del relativo responsabile:

 3

5  

 Omessa elaborazione del piano operativo di sicurezza:

 3

 6

 Omessa fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto:

 2

 7

 Mancanza di protezioni verso il vuoto:

 3

 8

 Mancata installazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica sulla consistenza del terreno:

 2

 9

 Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi:

 2

10

Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi:

2

11

Mancanza di protezione contro i contatti diretti e indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale):

2

12

Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo:

2

13

Omessa notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio di lavori che possono comportare il rischio di esposizione all’amianto:

1

14

Omessa valutazione dei rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi ai sensi dell’articolo 28:

3

15

Omessa valutazione del rischio biologico e da sostanze chimiche:

3

16

Omessa individuazione delle zone controllate o sorvegliate ai sensi del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101:

3

17

Omessa valutazione del rischio di annegamento:

2

18

Omessa valutazione dei rischi collegati a lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie:

2

19

Omessa valutazione dei rischi collegati all’impiego di esplosivi:

3

20

Omessa formazione dei lavoratori che operano in ambienti confinati o sospetti di inquinamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177:

1

21

Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73:

1

22

Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73:

2

23

Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera c), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73:

3

24

Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3-quater, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, in aggiunta alle condotte di cui ai numeri 21, 22 e 23:

1

25

Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, dal quale derivi un’inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di 60 giorni:

5

26

Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti una parziale inabilità permanente al lavoro:

8

27

Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti un’assoluta inabilità permanente al lavoro:

15

28

Infortunio mortale di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto:

20

29

Malattia professionale di lavoratore dipendente dell’impresa, derivante dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto:

10

 

Quali sono le sanzioni applicate?

Sono comminate sanzioni a committente e titolare della patente nel caso in cui sia permesso l’accesso in cantiere senza patente o con patente contenente meno di 15 crediti.

La sanzione è di natura amministrativa pari al 10% del valore dei lavori e, in ogni caso, non inferiore a 6.000 euro.

 

Siamo in attesa di ulteriori indicazioni da parte del Ministero del Lavoro ad integrazione della circolare 23 settembre 2024.