Il Decreto-legge 131/2024 ha modificato le conseguenze nei casi in cui il giudice dichiari illegittimo il rapporto a tempo determinato trasformandolo a tempo indeterminato.
Si riporta di seguito la vecchia disciplina applicata fino al 16/09/2024 confrontata con quella nuova.
ipotesi | Fino al 16/09/2024 | Dal 17/09/2024 |
Impugnazione: resta invariato il termine | 180 gg dalla cessazione del contatto a termine | 180 gg dalla cessazione del contatto a termine |
Risarcimento: novità dal 17/09/2024 IL GIUDICE HA DISCRIZIONALITA’ NELLA FISSAZIONE DI UN IMPORTO MAGGIORE RISPETTO ALL’INDENNITA’ MASSIMA PREVISTA. VIENE ANCHE MENO LA POSSIBILITA’ DI DIMEZZARE L’INDENNITA’ MASSIMA. | Indennità omnicomprensiva da 2,5 a 12 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per calcolo del TFR, ovvero fino a 6 mensilità in presenza di CCNL che prevede l’assunzione di lavoratori già occupati a termine. SI AGGIUNGE LA TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO A TEMPO INDETERMINATO | Indennità omnicomprensiva da 2,5 a 12 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per calcolo del TFR, CON FACOLTA’ PER IL GIUDICE DI FISSARE UN IMPORTO MAGGIORE se il lavoratore dimostra di aver subito un maggior danno Viene meno la possibilità di dimezzare l’indennità (riducendola a 6 mensilità) nel caso in cui i contratti collettivi prevedano l’assunzione, anche a tempo indeterminato, di lavoratori già occupati con contratto a termine nell’ambito di specifiche graduatorie. SI AGGIUNGE LA TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO A TEMPO INDETERMINATO |