BONUS NATALE 2024: arrivati i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

InfoWL BONUS NATALE 2024 rev1_2024

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito le condizioni di accesso al bonus Natale 2024 ricordando che possono farne richiesta i lavoratori dipendenti che si trovano congiuntamente nelle seguenti condizioni:

  • non devono avere un reddito complessivo assunto al netto dell’abitazione superiore a 28 mila euro per il 2024. Significa che i 28 mila euro escludono il reddito relativo all’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze (le c.d. rendite catastali),
  • devono avere almeno 1 figlio fiscalmente a carico, anche se nato fuori dal matrimonio purché riconosciuto, anche se adottato o affidato. Non è importante l’età del figlio,
  • devono essere coniugati e quindi non legalmente né effettivamente separati e avere il coniuge a carico. Il lavoratore ha diritto anche in mancanza dell’altro genitore nel caso in cui l’altro genitore non ha riconosciuto il figlio, sia deceduto, oppure il figlio sia stato affidato esclusivamente,
  • devono essere capienti: ovvero devono versare almeno 1 euro di imposta I.R.P.E.F. netta nel corso del 2024.

Si allega la InfoW|L con ulteriori dettagli e una bozza di dichiarazione da rendere al datore di lavoro, perché, ricordo, il bonus deve essere richiesto e non viene erogato automaticamente.

 

 

 

IN ARRIVO NOVITA’ IN MATERIA DI LAVORO

La Camera dei Deputati ha licenziato favorevolmente il testo del disegno di legge Lavoro. In attesa della conferma definitiva del Senato e della conseguente pubblicazione della legge sulla Gazzetta Ufficiale, si riportano i punti principali in materia di sicurezza lavoro, diritto del lavoro e ricorsi.

RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER ASSENZA INGIUSTIFICATA DEL LAVORATORE: si introduce la risoluzione automatica del rapporto di lavoro a carico del lavoratore in caso di assenza ingiustificata protratta oltre il termine previsto dal C.C.N.L. applicato o, in mancanza, in caso di assenza ingiustificata che si protrae oltre i 15 gg di calendario. Il datore di lavoro ne dà apposita comunicazione all’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente. Il rapporto si intende risolto per volontà del lavoratore (dimissioni volontarie), non si applica la disciplina telematica prevista ordinariamente. E’ fatta salva la possibilità per il lavoratore di dimostrare la causa di forza maggiore o che il fatto sia imputabile al datore di lavoro. Non trattandosi di licenziamento, il datore di lavoro non sarà tenuto a pagare il ticket NASPI all’INPS (al massimo circa 1.900 euro) e il lavoratore non potrà accedere alla disoccupazione.

DURATA DEL PERIODO DI PROVA NEL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO: viene introdotto per legge il calcolo del periodo di prova. Oggi i criteri sono esclusivamente giurisprudenziali e prevedono che il periodo di prova del contratto a termine debba essere riproporzionato senza tuttavia indicare un metodo per tale ri-proporzione. Il disegno di legge prevede che, fatte salve disposizioni più favorevoli individuate dalla contrattazione collettiva, il periodo di prova è calcolato in ordine a 1 giorno di effettiva prestazione per ogni 15 gg di calendario di durata del rapporto. In ogni caso la durata del periodo di prova non può essere inferiore a 2 gg (a prescindere) né superiore a 15 gg (per i rapporti di durata non superiore a 6 mesi) o a 30 gg (per i rapporti di durata superiore a 6 mesi e inferiore a 12 mesi). Esempio: contratto di durata 5 mesi di calendario, periodo di prova da 2 a 10 gg di effettiva prestazione.

PAGAMENTO RATEALE DEI CONTRIBUTI INPS-INAIL: sarà possibile rateizzare i contributi non ancora affidati all’agente della riscossione fino ad un massimo di 60 rate. Oggi è possibile dilazionare i debiti in fase amministrativa fino a 24 rate (36 in caso di autorizzazione ministeriale).

TERMINE PER LE COMUNICAZIONI DI LAVORO AGILE/SMART WORKING: si chiarisce l’obbligo di effettuare la comunicazione entro 5 gg dalla data di avvio/trasformazione/cessazione del periodo di lavoro agile. Oggi tale termine non è normato.

COMPATIBILITA’ TRA AMMORTIZZATORE SOCIALE E ATTIVITA’ LAVORATIVA: il lavoratore che svolge attività di lavoro subordinato o autonomo durante il periodo di integrazione salariale deve darne comunicazione preventiva alla sede INPS di competenza e non ha diritto al relativo trattamento durante le giornate di lavoro. In caso non effettuasse la comunicazione preventiva decade dal diritto al trattamento di integrazione salariale.

SORVEGLIANZA SANITARIA: il medico del lavoro potrà evitare di ripetere esami clinici e diagnostici già effettuati.

LOCALI DI LAVORO CHIUSI SOTTERRANEI O SEMISOTTERRANEI: potranno essere utilizzati decorsi 30 gg dalla comunicazione obbligatoria che il datore di lavoro dovrà inviare con pec all’ufficio territoriale dell’Ispettorato del Lavoro, allegando apposita documentazione che sarà individuata con successiva circolare, dimostrando il rispetto dei requisiti previsti.

RICORSI VERSO I PROVVEDIMENTI INAIL IN MATERIA DI CLASSIFICAZIONE DELLE LAVORAZIONI: dovranno essere presentanti entro 30 gg dalla ricezione del provvedimento ed esclusivamente in via telematica. L’oggetto del ricorso riguarda la classificazione delle lavorazioni l’oscillazione del tasso medio di tariffa, la decorrenza dell’inquadramento, l’inquadramento stesso.

RICORSI SUGLI INFORTUNI DOMESTICI: la competenza è trasferita alla sede territoriale INAIL che ha emesso il provvedimento; il termine per presentare il ricorso è di 60 gg. In caso di silenzio dell’INAIL è consentito di adire direttamente all’autorità giudiziaria.

FONDI SOLIDARIETA’ BILATERALI: per quelli costituiti dopo il 1° maggio 2023 viene previsto che le risorse potranno essere utilizzate per attività di formazione continua e integrazioni al reddito.

LAVORATORI STAGIONALI: si chiarisce che le attività stagionali sono quelle definite dal D.P.R. 1525/1963 e quelle organizzate per far fronte a intensificazione delle attività in certi periodi annuali oppure quelle legate ad esigenze tecnico produttive aziendali o del mercato in cui l’azienda opera.

NOTIFICA DELLE CONTROVERSIE IN MATERIA CONTRIBUTIVA: si rende obbligatoria la notifica in via telematica.

 

NOVITA’ IN MATERIA DI CONTRATTO A TERMINE ILLEGITTIMO

Il Decreto-legge 131/2024 ha modificato le conseguenze nei casi in cui il giudice dichiari illegittimo il rapporto a tempo determinato trasformandolo a tempo indeterminato.

Si riporta di seguito la vecchia disciplina applicata fino al 16/09/2024 confrontata con quella nuova.

ipotesiFino al 16/09/2024Dal 17/09/2024
Impugnazione: resta invariato il termine 180 gg dalla cessazione del contatto a termine180 gg dalla cessazione del contatto a termine
Risarcimento: novità dal 17/09/2024

IL GIUDICE HA DISCRIZIONALITA’ NELLA FISSAZIONE DI UN IMPORTO MAGGIORE RISPETTO ALL’INDENNITA’ MASSIMA PREVISTA. VIENE ANCHE MENO LA POSSIBILITA’ DI DIMEZZARE L’INDENNITA’ MASSIMA.
Indennità omnicomprensiva da 2,5 a 12 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per calcolo del TFR, ovvero fino a 6 mensilità in presenza di CCNL che prevede l’assunzione di lavoratori già occupati a termine.  
SI AGGIUNGE LA TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO A TEMPO INDETERMINATO
Indennità omnicomprensiva da 2,5 a 12 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per calcolo del TFR, CON FACOLTA’ PER IL GIUDICE DI FISSARE UN IMPORTO MAGGIORE se il lavoratore dimostra di aver subito un maggior danno   Viene meno la possibilità di dimezzare l’indennità (riducendola a 6 mensilità) nel caso in cui i contratti collettivi prevedano l’assunzione, anche a tempo indeterminato, di lavoratori già occupati con contratto a termine nell’ambito di specifiche graduatorie.
SI AGGIUNGE LA TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO A TEMPO INDETERMINATO