FORMARE PER ASSUMERE in scadenza

In sintesi:

  • per le aziende che hanno la sede operativa in Lombardia, le assunzioni di lavoratori che si trovano in alcune specifiche condizioni, se effettuate entro il 13 dicembre 2024, possono portare un incentivo regionale.

Le condizioni devono concorrere al momento dell’assunzione.

Per l’azienda:

– avere la sede operativa/unità produttiva in Lombardia ed essere iscritti al registro imprese della CCIAA competente

– possedere il DURC in corso di validità.

Per il lavoratore:

– essere privo di impiego (subordinato o parasubordinato) da almeno 30 giorni rispetto all’assunzione

– non essere beneficiario di misure regionali di politica attiva (garanzia giovani, dote unica, programma GOL…).

Le assunzioni coinvolte sono quelle decorrenti dal 01/01/2024 e fino al 13/12/2024 con la forma del

  • contratto a tempo indeterminato
  • contratto a tempo determinato di almeno 12 mesi
  • contratto di apprendistato
  • part time almeno di 20 ore settimanali
  • tempo pieno.

Regione Lombardia chiarisce che in caso di rapporto di tirocinio cui segue una assunzione, il beneficio non spetta.

La misura, che è cumulabile con altri incentivi statali, consiste nell’incentivo pari alle misure come da tabella

 

Tipo contratto

APPRENDISTATO

APPRENDISTATO

NO APPRENDISTATO

NO APPRENDISTATO

NO APPRENDISTATO

NO APPRENDISTATO

APPRENDISTATO IN NASPI

APPRENDISTATO IN NASPI

SOGGETTO

Donna

Uomo

Donna fino 54 anni

Donna oltre 54 anni

Uomo fino 54 anni

Uomo oltre 54 anni

Donna

Uomo

INCENTIVO

2.500 euro

1.500 euro

6.000 euro

8.000 euro

4.000 euro

6.000 euro

7.000 euro

4.000 euro

 

Se l’azienda ha meno di 50 dipendenti l’incentivo è maggiorato di 1.000 euro.

Si ricorda che l’incentivo è riconosciuto se, all’atto di presentazione della domanda e nella fase di rendicontazione il DURC è positivo.

L’incentivo si fruisce:

– previa attività formativa erogata in fase di ingresso, da realizzarsi entro 90 giorni dall’assunzione, finanziata con un contributo regionale sotto forma di voucher di 3.000 euro al massimo, anche in materie obbligatorie (esempio corsi sicurezza lavoro o corsi apprendistato): l’importo della formazione viene anticipato dall’azienda e il rimborso del costo avviene dopo circa 4 mesi

domanda di incentivo alla Regione, infatti la sua fruizione non è immediata ma il beneficio sarà erogato dopo circa 12 mesi.

Vi invito a prendere contatti con lo studio non appena si realizza la casistica per la valutazione della fattibilità.

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Il whistleblowing: diritto alla segnalazione di illeciti in ambito lavorativo

In sintesi:
1. TUTTE LE AZIENDE, DI QUALSIASI DIMENSIONE E SETTORE, DEVONO REDIGERE UNA INFORMATIVA IN MATERIA DI SEGNALAZIONE DI ILLECITI E A GARANTIRE ALCUNI DIRITTI E TUTELE AL SEGNALANTE
2. LE AZIENDE DI CERTE DIMENSIONI E CHE OPERANO IN ALCUNI SPECIFICI SETTORI SONO TENUTE AD ISTITUIRE UN CANALE INTERNO DI SEGNALAZIONE E AD ATTIVARE LE PROCEDURE PREVISTE.

Un po’ di storia.
La normativa trova spazio fin dall’inizio degli anni 90 e nasce dalla necessità di depotenziare e contrastare il riciclaggio dei proventi derivanti dal traffico di stupefacenti in Europa e, a seguire, per i settori bancari e finanziario, il riciclaggio dei proventi derivanti da attività sospette. Inizialmente si prevedeva un semplice dovere di segnalazione posto a carico di specifici soggetti e non anche un diritto. Tale dovere di segnalazione è stato poi esteso ad ulteriori settori, ad esempio in ambito fiscale.
La direttiva europea 1397/2019 introduce, invece, un vero diritto alla segnalazione e definisce la figura del WHISTLEBLOWER, ovvero del soggetto che la effettua, con l’obiettivo, attraverso misure di tutela in favore dello stesso, di facilitare l’emersione di illeciti commessi nel settore pubblico e privato.
Nel nostro ordinamento il provvedimento attuativo della direttiva europea è il Decreto Legislativo 24/2023, un testo unico che disciplina la materia WHISTLEBLOWING, individua i soggetti tutelati, l’oggetto della segnalazione, definisce le tutele, le procedure previste nonché le sanzioni a carico del soggetto inadempiente.

Cosa prevede la norma?
La norma obbliga le aziende di alcune dimensioni o settori ad istituire il canale interno di segnalazione e di mettere in atto precise procedure di informazione e di tutela nei confronti del soggetto segnalante.

LE AZIENDE INTERESSATE ALL’ADEMPIMENTO (istituzione del canale interno)
Tutte le aziende del settore pubblico e privato che, come media dell’anno:
1. occupano almeno 50 lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato
2. a prescindere dalla dimensione aziendale, esercitano attività nei settori della finanzia o bancario
3. a prescindere dalla dimensione aziendale, hanno aderito al modello organizzativo previsto dal Decreto Legislativo 231/2001.
Computo della media (settore privato)
Per il calcolo occorre fare riferimento, di volta in volta, all’ultimo anno solare precedente a quello in corso.
Il computo dovrà essere rielaborato annualmente con riferimento al valore medio degli addetti (elaborazione dati INPS) al 31/12 dell’anno solare precedente a quello in corso, contenuto nelle visure camerali.
In caso di imprese di nuova costituzione, va preso come riferimento il valore medio calcolato nell’ultima visura camerale.
Il computo dei lavoratori comprende unicamente i lavoratori subordinati.

Chi è il WHISTLEBLOWER?
È il soggetto che segnala, divulga o denuncia all’autorità giudiziaria (o contabile) le violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione Europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato da cui dipende, di cui è venuto a conoscenza in un contesto lavorativo. Non sono ammesse segnalazioni che ledono interessi personali.
I segnalatori sono:
– dipendenti pubblici
– lavoratori subordinati del settore privato
– lavoratori autonomi, i collaboratori, i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso soggetti pubblici o privati (compresi clienti e fornitori)
– volontari e tirocinanti anche non retribuiti
– azionisti
ma anche
– clienti
– fornitori
– loro dipendenti/collaboratori che frequentino i locali aziendali.

ATTENZIONE!
Il diritto alla segnalazione è esteso anche ai lavoratori di aziende non obbligate all’attivazione del canale di segnalazione interno (aziende con meno di 50 dipendenti che non esercitano attività nel settore finanziario e bancario e che non hanno aderito al modello organizzativo previsto dal Decreto Legislativo 231/2001), i quali potranno avvalersi del canale esterno per le segnalazioni e ai quali è necessario trasmettere idonea informativa.

IL CONTESTO LAVORATIVO
Condizione fondamentale è l’esistenza di una relazione qualificata tra il segnalante e l’ente segnalato nel quale lo stesso opera. Gli illeciti devono essere appresi nel contesto lavorativo in virtù dell’ufficio rivestito o nello svolgimento di mansioni o attività, anche in modo casuale.

IL MOMENTO DELLA SEGNALAZIONE
La segnalazione potrà essere effettuata:
– quando il rapporto giuridico è in corso
– quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante le fasi di selezione o in altre fasi precontrattuali
– successivamente lo scioglimento del rapporto giuridico, per qualunque causa, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite prima dello scioglimento del rapporto stesso.
Non è chiaro se sia previsto un termine prescrizionale.
Il rapporto lavorativo può anche essere solamente temporaneo.

OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE
Possono essere segnalate violazioni di disposizioni normative nazionali o europee che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato da cui il segnalatore dipende e di cui il segnalatore è venuto a conoscenza in un contesto lavorativo.
Gli illeciti segnalabili sono i seguenti:
– illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
– condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001;
– illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione Europea relativi ai settori: appalti pubblici, servizi-prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, sicura e conformità dei prodotti, sicurezza dei trasporti, tutela dell’ambiente, radioprotezione e sicurezza nucleare, sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali, salute pubblica, protezione dei consumatori, tutela della vita privata e protezione dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
– atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari UE o riguardanti il mercato interno UE;
– atti od omissioni che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni UE;
– violazioni relative a condotte volte ad occultare gli adempimenti in materia di Whistleblowing;
– attività illecite non ancora compiute ma che il segnalatore ritenga ragionevolmente possano verificarsi in presenza di elementi concreti precisi e concordanti;
NON costituiscono oggetto della segnalazione:
– rivendicazioni legate ad interessi personali
– le segnalazioni già disciplinate in via obbligatoria dagli atti della UE o da atti nazionali
– le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, di appalti relativi ad aspetti di difesa o sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente della UE.

I CANALI DI SEGNALAZIONE
I canali di segnalazione dell’illecito previsti sono:
– quello interno (aziendale),
– quello esterno (gestito da A.N.A.C. – AUTORITA’ NAZIONALE ANTICORRUZIONE),
– la divulgazione pubblica,
– la denuncia all’autorità giudiziaria (Tribunale) o contabile (Corte dei Conti).
La scelta del canale non è rimessa alla discrezionalità del segnalatore.
La segnalazione deve prediligere preliminarmente il canale interno (aziendale) e, solo ricorrendo alcune condizioni, potranno essere utilizzati il canale esterno, la divulgazione pubblica e la denuncia alle autorità.

IL CANALE INTERNO AZIENDALE e LA PROCEDURA DI ISTITUZIONE
L’azienda interessata ha l’obbligo di istituire il canale interno di segnalazione, pena sanzione.
Si tratta della nomina di uno o più soggetti, anche costituenti un ufficio specifico e autonomo e dedicato, composto da personale specificatamente formato.
Le aziende, sentite le rappresentanze sindacali aziendali R.S.A. o le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul territorio, attivano il canale interno che dovrà garantire:
– la riservatezza dell’identità del segnalatore (anonimato), della persona coinvolta e della persona menzionata
– la riservatezza del contenuto della segnalazione
– la riservatezza della relativa documentazione.
La gestione del canale aziendale potrà essere affidata ad un soggetto esterno e autonomo, che potrà avvalersi di personale specificatamente formato.
Le segnalazioni sono effettuate in forma scritta, anche con modalità informatiche, oppure in forma orale.
La persona o l’ufficio interno ovvero il soggetto esterno, ai quali è affidata la gestione del canale di segnalazione interna:
a) rilasciano alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
b) mantengono le interlocuzioni con la persona segnalante e possono richiedere a quest’ultima, se necessario, integrazioni;
c) danno seguito alle segnalazioni ricevute;
d) forniscono riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell’avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione;
e) mettono a disposizione informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne, nonché’ sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni esterne. Le informazioni sono esposte e rese facilmente visibili nei luoghi di lavoro (esempio bacheca aziendale), nonché’ accessibili alle persone che pur non frequentando i luoghi di lavoro intrattengono un rapporto giuridico in forma diversa dal lavoro subordinato, poiché legittimati alla segnalazione. Le aziende potranno altresì utilizzare il proprio sito internet.

In breve, ADEMPIMENTI AZIENDALI
1. nomina di uno o più soggetti, autonomi e dedicati alla ricezione della segnalazione, appositamente formati
2. coinvolgimento delle rappresentanze sindacali aziendali R.S.A. o le organizzazioni sindacali per la definizione delle procedure. Non sono note le modalità di tale definizione ma si presume la redazione di un regolamento aziendale. Informativa aziendale e apertura canale informativo
3. attivazione del canale obbligatorio di segnalazione
4. garanzia di riservatezza, obbligo di non ritorsione
5. possibilità di affidare il canale interno ad un soggetto esterno.

IL CANALE ESTERNO A.N.A.C.
Il segnalatore potrà utilizzare il canale esterno ricorrendo una delle seguenti condizioni:
– NON è prevista l’attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna (ad esempio per segnalatori di aziende massimo 49 dipendenti diverse da quelle obbligate),
– NON è attivo il canale obbligatorio aziendale di segnalazione oppure è attivo ma NON è conforme,
– il segnalatore ha già effettuato una segnalazione interna senza seguito,
– il segnalatore ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare rischio ritorsione,
– il segnalatore ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.
All’A.N.A.C. la segnalazione potrà avvenire
– in forma scritta tramite la piattaforma informatica
– in forma orale attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.
È previsto l’obbligo per l’A.N.A.C. di notificare un avviso di avvenuta ricezione della segnalazione all’interessato entro sette giorni e di dare un riscontro in merito alla segnalazione entro il termine di tre mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, entro sei mesi.

DIVULGAZIONE PUBBLICA
Significa “rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone”.
Sono previste tutele in favore del segnalante se:
– ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni,
– ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse,
 ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l’autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

LA TUTELA DEL SEGNALATORE e LA BUONA FEDE
La persona segnalante beneficerà delle tutele solo se, al momento della segnalazione, aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate fossero vere.
Le tutele previste si possono riassumere in:
 misure di sostegno verso il segnalatore ma estese
a) al facilitatore (persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all’interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve rimanere riservata);
b) alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
c) ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
d) agli enti di proprietà della persona segnalante o per i quali le stesse persone lavorano nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.
È istituto presso l’ANAC l’elenco dei soggetti che possono, in virtù di una convenzione, erogare sostegno sotto forma di informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell’Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato;
– limitazioni della responsabilità: non è punibile chi riveli o diffonda informazioni, avendo fondati motivi per ritenere che la rivelazione delle informazioni fosse necessaria per svelare la violazione, e laddove la segnalazione è stata effettuata correttamente, con riguardo a informazioni:
• coperte dall’obbligo di segreto
• relative alla tutela del diritto d’autore
• alla protezione dei dati personali
• sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata.
Quando ricorrono le ipotesi di cui sopra, è esclusa anche ogni ulteriore responsabilità, anche di natura civile o amministrativa.
Salvo che il fatto costituisca reato, è esclusa la responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, per l’acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l’accesso alle stesse.
– protezione dalle ritorsioni: è vietata ogni forma di ritorsione anche solo tentata o minacciata posta in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto. La normativa individua un elenco di casistiche:
1. il licenziamento, con la conseguenza della sua nullità e della reintegrazione del lavoratore
2. la sospensione o misure equivalenti
3. la retrocessione di grado o la mancata promozione
4. il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell’orario di lavoro
5. la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell’accesso alla stessa
6. le note di merito negative o le referenze negative
7. l’adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria
8. la coercizione, l’intimidazione, le molestie o l’ostracismo
9. la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole
10. la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione
11. il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine
12. i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi
13. l’inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l’impossibilità per la persona di trovare un’occupazione nel settore o nell’industria in futuro
14. la conclusione anticipata o l’annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi
15. l’annullamento di una licenza o di un permesso
16. la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.
– tutela della riservatezza (anonimato):
– la segnalazione è sottratta all’accesso agli atti amministrativi e al diritto di accesso civico generalizzato
– opera un divieto di divulgare l’identità del segnalante
Tutela rafforzata dell’identità del segnalante nel procedimento penale, contabile e disciplinare: è tutelata anche l’identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione.

DECADENZA DELLE TUTELE
Quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all’autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele non sono garantite e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare.

SANZIONI APPLICATE
L’A.N.A.C. provvede ad irrogare le seguenti sanzioni:
– da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che sono state commesse ritorsioni o quando accerta che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l’obbligo di riservatezza;
– da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l’effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l’adozione di tali procedure non è conforme a quelle previste, nonché quando accerta che non è stata svolta l’attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;
– da 500 a 2.500 euro, nel caso di perdita delle tutele, salvo che la persona segnalante sia stata condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all’autorità giudiziaria o contabile.
I soggetti del settore privato che applicano modelli organizzativi di cui al Decreto Legislativo 231/2011 prevedono, nel sistema disciplinare adottato, sanzioni nei confronti di coloro che accertano essere responsabili degli illeciti segnalati.

Le rinunce e le transazioni, integrali o parziali, che hanno per oggetto i diritti e le tutele previsti in ambito WHISTLEBLOWING sono valide solo se effettuate nelle forme e nei modi di cui all’articolo 2113, quarto comma, del codice civile.

LO STUDIO HA REDATTO UNA SPECIFICA INFORMATIVA E HA REALIZZATO UN REGOLAMENTO IN MATERIA.

Patente a punti nel settore edile e della cantieristica in genere

Se svolgi attività edili o in cantieri temporanei a prescindere dall’attività (di idraulica, installazione impianti, serramenti, di muratura, di bonifica, di ingegneria civile…) questo articolo è per te.

In sintesi

  • DAL 01/10/2024 LE IMPRESE E I LAVORATORI AUTONOMI CHE OPERANO NEL SETTORE EDILE E NELLA CANTIERISTICA TEMPORANEA O MOBILE, A PRESCINDERE DALL’ATTIVITA’ SVOLTA, DEVONO DOTARSI DI UNA PATENTE A CREDITI PER OPERARE.

È stato pubblicato il Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 132/2024 in materia di modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili.

Cosa si intende per patente a crediti?

Al D.U.R.C., per tutti, e al D.U.R.C. di congruità, per le aziende che operano nel settore edile, si aggiunge un ulteriore documento obbligatorio per operare e accedere ai cantieri: la patente a crediti.

La patente a crediti della cantieristica temporanea entra in vigore dal 01/10/2024.

Per essere in regola con la normativa, sarà sufficiente richiedere la patente prestando attenzione alle dichiarazioni che dovranno essere rese.

Le aziende sono tenute ad informare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale entro 5 giorni dalla presentazione della domanda.

Si richiede, inoltre, anche la regolarità fiscale.

Quali sono le imprese coinvolte?

Le imprese e lavoratori autonomi del settore edile e le imprese e lavoratori autonomi che prestano attività nel cantiere temporaneo o mobile indipendentemente dal tipo di attività svolta, avranno l’obbligo di dotarsi della patente a crediti. Si tratta dei soggetti che operano fisicamente nei cantieri.

I lavori coinvolti sono i seguenti: lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro. Sono, inoltre, coinvolti i lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

Si ritiene che le aziende che effettuano attività di pulizie industriali siano obbligate perché la normativa non esclude i servizi.

Anche le imprese estere operanti in Italia devono dotarsi di documento equivalente e riconosciuto secondo la legge italiana.

Le esclusioni dall’obbligo riguardano

  • chi effettua solo fornitura di materiale
  • chi presta attività intellettuale
  • imprese con classificazione SOA III o superiore (verificabile dalla visura camerale).

Come si richiede la patente a crediti?

La patente viene richiesta on line sul portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, a partire dal 1° ottobre 2024, direttamente dai soggetti interessati o attraverso un soggetto delegato con SPID ed è rilasciata in formato digitale.

Nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività, salva diversa comunicazione notificata dall’INL.

Al momento della richiesta, l’interessato deve certificare di essere in possesso di:

  • certificato iscrizione C.C.I.A.A.
  • D.U.R.C. in corso di validità
  • D.V.R. nei casi previsti dalla legge: la presenza di almeno un lavoratore
  • adempimenti in merito alla formazione obbligatoria in materia di sicurezza sul lavoro in favore dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro
  • nomina R.S.P.P. – responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente: la presenza di almeno un dipendente
  • attestazione di regolarità fiscale nei casi previsti dalla legge. Il D.U.R.F. è obbligatorio nel caso di appalti e subappalti relativi ad una o più opere o servizi di importo complessivo annuo superiore a 200mila euro, caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera labour intensive, eseguiti presso le sedi del committente e utilizzando beni strumentali di proprietà di questo ultimo. I requisiti indicati devono sussistere contemporaneamente.

Il possesso delle condizioni è subordinato alla tipologia di richiedente, quindi il portale INL prevede la possibilità di dichiarare la non obbligatorietà o l’esenzione giustificata da un determinato requisito.

Riepilogo degli adempimenti e la modalità di dichiarazione da rendere

Adempimento

Tipo di dichiarazione ammessa

Iscrizione C.C.I.A.A.

autocertificazione ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445

Presenza di D.U.R.C. in corso di validità

autocertificazione ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445

Presenza di D.U.R.F. in corso di validità

autocertificazione ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445

Possesso del D.V.R.

dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Attestati in materia di formazione obbligatoria

dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Nomina R.S.P.P.

dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

ATTENZIONE: il possesso dei requisiti è oggetto di dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 e pertanto eventuali falsità comportano la sanzione penale prevista, oltre alla revoca della patente.

Il venir meno, invece, di un requisito posseduto inizialmente (ad esempio l’assenza di DURC o DURF) non incide sulla patente, ferme restando le altre specifiche conseguenze derivanti dall’inadempimento.

La dichiarazione temporanea.

Per evitare il sovraccarico delle richieste telematiche, in fase di prima applicazione, dal 23 settembre 2024 è possibile presentare una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti.

Il modulo sotto riportato è l’unico form da utilizzare e va trasmesso a mezzo pec all’indirizzo [email protected].

Tale dichiarazione produce i medesimi effetti della richiesta on line ed ha efficacia fino al 31/10/2024 e vincola l’interessato a presentare in ogni caso la richiesta on line entro il 31/10/2024.

A partire dal 1° novembre non sarà possibile operare in forza della trasmissione della autocertificazione inviata a mezzo pec essendo indispensabile aver effettuato la richiesta on line.

 
   

 

 

AUTOCERTIFICAZIONE/DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER IL RILASCIO DELLA PATENTE A CREDITI

 

La/Il sottoscritta/o ________________________________________________________________________ nata/o a __________________________ (____) il ________________________________

in qualità di:

 

  • rappresentante legale dell’impresa ____________________________________________ (P. IVA________________, iscritta alla Camera di Commercio di __________, al n. _________);
  • lavoratore autonomo_________________________________________(P. IVA________________, iscritto alla Camera di Commercio di __________, al n. _________),

consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso di atti falsi, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000;

AUTOCERTIFICA/DICHIARA ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d), e) e f) di cui all’articolo 1, comma 1, del D.M. 18 settembre 2024, n. 132, ove previsti dalla normativa vigente.

La presente dichiarazione è valida fino al 31/10/2024 termine entro il quale il dichiarante si obbliga a presentare la domanda attraverso il portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

In mancanza della presentazione della domanda entro il 31/10/2024, la presente dichiarazione non consente di operare nei cantieri temporanei e mobili a partire dal 01/11/2024.

Luogo _____________________

Data _______________________

 

IL DICHIARANTE

_______________________________________

 

 
   

 

La patente contiene:

  1. data e numero di rilascio
  2. i dati del titolare della patente
  3. i dati del richiedente
  4. il punteggio attribuito al momento del rilascio
  5. il punteggio aggiornato in tempo reale
  6. i crediti decurtati e il motivo
  7. il provvedimento eventuale di sospensione o revoca.

I committenti pubblici e privati potranno verificare in tempo reale lo stato della patente dell’azienda e provvedere di conseguenza in caso di non conformità.

Il sistema dei crediti e l’integrazione.

I crediti inizialmente riconosciuti sono 30.

L’integrazione sarà retroattiva dalla data della richiesta, ma operativa unicamente all’avvio di apposito applicativo ancora in corso di rilascio. Possono essere aggiunti (al massimo):

  • fino a 10 crediti per anzianità di impresa, riconosciuti immediatamente sulla base della condizione al momento della richiesta

Tabella riepilogo incremento crediti collegati alla storia aziendale

requisito

Incremento crediti

Iscrizione, al momento del rilascio della patente, alla C.C.I.A.A. da 5 a 10 anni.

3

Iscrizione, al momento del rilascio della patente, alla C.C.I.A.A. da 11 a 15 anni.

5

Iscrizione, al momento del rilascio della patente, alla C.C.I.A.A. da 16 a 20 anni.

8

Iscrizione, al momento del rilascio della patente, alla C.C.I.A.A. da oltre 20 anni.

10

I crediti in tabella non sono cumulabili.

  • 1 credito ogni biennio concesso per il non aver subito decurtazioni e fino ad un massimo di 20 crediti (da raggiungere in 40 anni); in caso di violazioni contestate l’incremento è sospeso fino a decisione definitiva
  • 40 crediti concessi nel tempo in funzione degli investimenti in materia di sicurezza sul lavoro, certificazioni e formazione.

Tabella incremento crediti per investimenti, certificazione e formazione

requisito

Incremento crediti

Possesso di certificazione di un SGSL conforme alla UNI EN ISO 45001 certificato da organismi riconosciuti

5

Asseverazione del modello di organizzazione e gestione salute e sicurezza conforme a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 asseverato da un organismo paritetico avente i requisiti di legge

4

Possesso della certificazione attestate la partecipazione di almeno un terzo dei lavoratori occupati ad almeno 4 corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro; i corsi sono ulteriori rispetto a quelli obbligatori.

Il punteggio è incrementato di 2 punti se la formazione coinvolge almeno il 50% dei lavoratori stranieri occupati.

6

 

 

8

Possesso da parte del Mastro Formatore Artigiano di certificazione attestante la propria partecipazione all’addestramento/formazione pratica erogata in cantiere ai propri dipendenti, specifica in materia di prevenzione e sicurezza

3

Investimenti per l’acquisto di soluzioni tecnologiche avanzate in materia di sicurezza sul lavoro, sulla base di specifici protocolli di intesa tra le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, compresi tra 5.000,00 e 25.000,00 euro

1

Investimenti per l’acquisto di soluzioni tecnologiche avanzate in materia di sicurezza sul lavoro, sulla base di specifici protocolli di intesa tra le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, compresi tra 25.000,00 e 50.000,00 euro

3

Investimenti per l’acquisto di soluzioni tecnologiche avanzate in materia di sicurezza sul lavoro, sulla base di specifici protocolli di intesa tra le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, superiori a 50.000,00 euro

6

Adozione del D.V.R. anche nei casi in cui è possibile adottare procedure standardizzate

3

Almeno due visite in cantiere dal medico competente affiancato da RLS o RLST territorialmente competente

2

 

I crediti di cui sopra sono maggiorati in questi casi

requisito

Incremento crediti

Imprese che occupano fino a 15 dipendenti. Si computano tutti i dipendenti con esclusione dei lavoratori occupati a tempo determinato inferiore a 6 mesi e tutti i lavoratori somministrati

1

Imprese che occupano da 16 a 50 dipendenti. Si computano tutti i dipendenti con esclusione dei lavoratori occupati a tempo determinato inferiore a 6 mesi e tutti i lavoratori somministrati

2

Imprese che occupano più di 50 dipendenti. Si computano tutti i dipendenti con esclusione dei lavoratori occupati a tempo determinato inferiore a 6 mesi e tutti i lavoratori somministrati

4

Possesso della qualifica di Mastro Formatore Artigiano prevista dall’accordo di rinnovo CCNL EDILIZIA ARTIGIANATO del 4 maggio 2022

2

Possesso della certificazione SOA classifica I

1

Possesso della certificazione SOA classifica II

2

Applicazione degli standard contrattuali e organizzativi nell’impiego della manodopera anche in relazione agli appalti e alle tipologie di lavoro flessibili certificati ai sensi del D.Lgs. 276/2003

2

Consulenza e monitoraggio effettuati da organismi paritetici riconosciuti, con esito positivo

2

Attività di formazione sulla lingua per lavoratori stranieri

2

Riconoscimento dell’incentivo da parte della Cassa Edile/Edilcassa per aver denunciati nel sistema lavoratori inquadrati nel livello I, in forza da oltre 18 mesi, in numero pari o inferiore ad un terzo del totale degli operai in organico

2

Possesso dei requisiti reputazionali di cui all’articolo 109 D.Lgs. 36/2023

2

Certificazione regolamento interno di cooperative

2

In totale, in presenze delle condizioni per i crediti aggiuntivi, potranno esserne raggiunti al massimo 100 nel corso del tempo.

I crediti minimi e la decurtazione, sospensione e revoca.

I crediti minimi per poter lavorare e accedere al cantiere sono 15.

I crediti possono essere reintegrati solo previa valutazione di apposita commissione territoriale composta dai rappresentanti dell’INL e dell’INAIL.

In caso di violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro provvede alla decurtazione dei crediti.

Sono previste decurtazioni più o meno significative a seconda dell’inadempimento.

La decurtazione è correlata alle risultanze dei provvedimenti definitivi, ovverosia sentenze passate in giudicato e le ordinanze-ingiunzione divenute definitive.

È bene precisare che la maggior parte degli illeciti previsti tra quelli che comportano la decurtazione punti può essere adempiuta attraverso il pagamento di una sanzione amministrativa e questo comporta la non emissione di sentenza e quindi non decurtano punti.

Prestare attenzione alla dichiarazione resa in fase di richiesta.

Alcune violazioni possono comportare, oltre alla decurtazione dei crediti, anche la sospensione dell’attività.

In caso di non veridicità delle dichiarazioni rese in merito ai requisiti, la patente potrà essere revocata; decorsi 12 mesi dalla revoca sarà possibile richiederne una nuova. Significa sostanzialmente non poter lavorare per 1 anno con conseguenze sull’attività, la reputazione aziendale e sui rapporti di lavoro. L’INL IN OGNI CASO VALUTERA’ CON L’AZIENDA QUANTO E’ GRAVE LA NON VERIDICITA’ DELLE DICHIARAZIONI RESE PRMA DI REVOCARE LA PATENTE.

Secondo le previsioni normative, l’omessa elaborazione del D.V.R., l’omessa formazione e addestramento, l’omessa costituzione del R.S.P.P. o la relativa nomina comportano la decurtazione fino a 5 punti. Tuttavia, essendone stato dichiarato il possesso al momento della richiesta della patente, questo è anche causa di revoca.

L’omessa elaborazione del piano emergenza ed evacuazione decurta 3 punti.

Fino a 3 punti sono decurtati nei casi in cui non vengono previste specifiche procedure, valutazioni o disposizioni, dispositivi idonei a proteggere lavoratori dai rischi.

In caso di infortunio causato dalla violazione di norme sulla prevenzione che comporti una parziale inabilità temporanea o permanente vengono decurtati fino a 8 punti.

In caso di infortunio causato dalla violazione di norme sulla prevenzione che comporti una assoluta inabilità permanente vengono decurtati 15 punti.

L’infortunio mortale causato dalla violazione di norme sulla prevenzione decurta 20 punti e questo significa non avere più la possibilità di accedere ai cantieri fino a ripristino dei punti per raggiungere quelli minimi.

Anche la malattia professionale derivante dalla violazione di norme sulla prevenzione decurta 10 punti.

In caso di infortuni mortali o che provocano inabilità permanente parziale o totale, la patente può essere inoltre sospesa fino a 12 mesi.

 

Fattispecie di violazioni che comportano la decurtazione dei crediti dalla patente a crediti

 

 FATTISPECIE

DECURTAZIONE DI CREDITI

 1

 Omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi:

 5

 2

 Omessa elaborazione del Piano di emergenza ed evacuazione:

 3

 3

 Omessi formazione e addestramento:

 2

 4

 Omessa costituzione del servizio di prevenzione e protezione o nomina del relativo responsabile:

 3

5  

 Omessa elaborazione del piano operativo di sicurezza:

 3

 6

 Omessa fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto:

 2

 7

 Mancanza di protezioni verso il vuoto:

 3

 8

 Mancata installazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica sulla consistenza del terreno:

 2

 9

 Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi:

 2

10

Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi:

2

11

Mancanza di protezione contro i contatti diretti e indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale):

2

12

Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo:

2

13

Omessa notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio di lavori che possono comportare il rischio di esposizione all’amianto:

1

14

Omessa valutazione dei rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi ai sensi dell’articolo 28:

3

15

Omessa valutazione del rischio biologico e da sostanze chimiche:

3

16

Omessa individuazione delle zone controllate o sorvegliate ai sensi del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101:

3

17

Omessa valutazione del rischio di annegamento:

2

18

Omessa valutazione dei rischi collegati a lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie:

2

19

Omessa valutazione dei rischi collegati all’impiego di esplosivi:

3

20

Omessa formazione dei lavoratori che operano in ambienti confinati o sospetti di inquinamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177:

1

21

Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73:

1

22

Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73:

2

23

Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera c), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73:

3

24

Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3-quater, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, in aggiunta alle condotte di cui ai numeri 21, 22 e 23:

1

25

Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, dal quale derivi un’inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di 60 giorni:

5

26

Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti una parziale inabilità permanente al lavoro:

8

27

Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti un’assoluta inabilità permanente al lavoro:

15

28

Infortunio mortale di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto:

20

29

Malattia professionale di lavoratore dipendente dell’impresa, derivante dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto:

10

 

Quali sono le sanzioni applicate?

Sono comminate sanzioni a committente e titolare della patente nel caso in cui sia permesso l’accesso in cantiere senza patente o con patente contenente meno di 15 crediti.

La sanzione è di natura amministrativa pari al 10% del valore dei lavori e, in ogni caso, non inferiore a 6.000 euro.

 

Siamo in attesa di ulteriori indicazioni da parte del Ministero del Lavoro ad integrazione della circolare 23 settembre 2024.